Unione Nazionale Attrazionisti Viaggianti


PREMESSA

La Costituzione della Repubblica Italiana al Art.1 cita: " L'Italia è una Repubblica Democratica, fondata sul lavoro...... Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto del lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La nostra Legge 337 del 18 marzo 1968 al Art.1 ci riconosce funzione sociale e sostiene il consolidamento e lo sviluppo del nostro settore.

LEGGE DEL 18 MARZO 1968

L. 18 marzo 1968, n. 337 (1). Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1968, n. 93. (2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare: - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per lo spettacolo: Circ. 30 novembre 1995, n. 6. TITOLO I 1. Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore. 2. Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento. 3. È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta da: a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede; b) il direttore generale dello spettacolo; c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale; d) un funzionario del Ministero dell'interno; e) un funzionario del Ministero delle finanze; f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante; h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante; i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo. I membri di cui alla lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati (3). (3) Vedi la L. 30 novembre 1973, n. 818. Vedi, anche, l'art. 1, comma 59, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545. 4. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni.........................